16 novembre 2012 – L’Antitrust vara la versione definitiva del Rating etico e di legalità, e crea un giudizio extra per chi denuncia una serie di reati all’autorità giudiziaria o alla polizia. Il Regolamento è stato adottato nella seduta del 14 novembre dall’Authority presieduta da Giovanni Pitruzzella, dopo che il giorno precedente era arrivato il parere favorevole da parte del ministero dell’Interno e del ministero della Giustizia. Dunque, si è chiuso di fatto (anche se formalmente il regolamento entrerà in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) il percorso avviato in estate, quando l’Antitrust ha varato una prima versione del Rating sulla quale era stata aperta una consultazione.
L’Antitrust era stata chiamata a disporre la disciplina del “rating di legalità” contestualmente alla introduzione dello stesso, con provvedimento di inizio anno dal Governo Monti «al fine di promuovere l’introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali». Il testo è stato poi successivamente ampliato e, con l’articolo 1-quinques della legge 18 maggio 2012, n. 62 (la cosiddetta norma sulle commissioni bancarie) , il rating etico/di legalità è stato reso una sorta di imperativo alla concessione del credito da parte delle banche, le quali saranno infatti tenute a motivare a Banca d’Italia un eventuale rifiuto ad aziende “promosse” dall’Antitrust.
La versione finale non sembra discostarsi in maniera sostanziale dal Regolamento posto in consultazione in agosto. È stata rimodulata la prima parte, quella con i requisiti obbligatori riferiti al rispetto della normativa, dunque all’assenza di condanne sotto ogni profilo (civile, penale, amministrativo e antitrust), che assegna una stelletta di rating. In questo ambito, una prima aggiunta riguarda le “deroghe” per situazioni di blocco dei beni, nel caso siano state chiamate in causa figure come un custode o amministratore giudiziario o finanziario. Una seconda integrazione riguarda le modalità di verifica, per cui viene esplicitata la consultazione di strumenti quali “la banca dati nazionale unica della documentazione antimafia” o “il sistema informativo del casellario giudiziale”.
La novità più rilevante, dal punto di vista etico, riguarda l’aggiunta del quarto comma dell’articolo 3, quello della valutazione dei requisiti. Ovvero: «Ai fini dell’incremento del punteggio base, che non potrà in ogni caso superare il valore massimo di cui al precedente comma 3, l’impresa potrà conseguire un segno + ove abbia denunciato all’autorità giudiziaria o alle forze di polizia taluno dei reati previsti dal presente Regolamento, commessi a danno dell’imprenditore o dei propri familiari e collaboratori; l’attribuzione del segno + di cui al presente comma è subordinata all’esercizio dell’azione penale in relazione ai fatti di reato denunciati».
Nella sostanza, pur mantenendo il punteggio massimo di tre stelle alle aziende che completano il grande slam dei requisiti (si guadagna una stella ogni tre segni +), viene introdotta una “tacca” ulteriore che porta il punteggio a disposizione a un teorico “tre stelle +”. E che di fatto è un premio alla denuncia.
A cura di ETicaNews